PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ordine professionale dei traduttori e interpreti).

      1. È istituito l'Ordine professionale dei traduttori e interpreti, in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30. All'Ordine professionale dei traduttori e interpreti appartengono: i traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
      2. L'Ordine professionale dei traduttori e interpreti ha personalità giuridica di diritto pubblico, esercita la funzione di tenuta dell'albo e quella di controllo sulla disciplina degli iscritti.
      3. Sono traduttori coloro che traspongono per iscritto un testo da una lingua all'altra consultando le fonti terminologiche e documentali disponibili, sia cartacee che elettroniche, per l'approfondimento del concetto nel testo originale e l'individuazione del traducente che conservi la fedeltà sia a livello terminologico che concettuale. Possono anche effettuare la revisione di traduzioni, sia nella forma che nello stile, come pure nei contenuti. Sono interpreti di conferenza coloro che effettuano l'interpretazione in occasione di conferenze, congressi, convegni e riunioni utilizzando le tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva e chucotage con l'ausilio degli impianti che si rendono necessari. Sono interpreti di trattativa coloro che svolgono funzioni di interpretariato senza avvalersi degli impianti propri dell'interpretazione simultanea e delle tecniche di interpretazione consecutiva e chuchotage.
      4. Il traduttore ha il diritto di far citare il proprio nome sulla traduzione dallo stesso effettuata e di opporsi a qualsiasi deformazione della stessa. L'interprete di

 

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conferenza e trattativa ha il diritto di opporsi alla registrazione della propria traduzione durante lo svolgimento dell'interpretazione senza il consenso esplicito in forma scritta sia dell'interprete che dell'équipe.
      5. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione. È ammessa l'iscrizione a più di un elenco. L'iscrizione all'albo dei traduttori e interpreti non impedisce l'iscrizione ad altri albi professionali.
      6. I traduttori ed interpreti dipendenti dello Stato o di altra amministrazione, ai quali, secondo le norme loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti all'albo e non potranno esercitare la libera professione salvo i casi previsti dagli ordinamenti a loro applicabili stante il loro stato giuridico professionale.
      7. Non è richiesta l'iscrizione all'albo per effettuare attività di traduzione editoriale ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, né per esercitare l'attività di interprete turistico di cui alle normative regionali di settore. I traduttori editoriali che, non godendo del diritto di autore, desiderino iscriversi all'Ordine dei traduttori e interpreti, pur non essendovi obbligati, possono farlo se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 9 e all'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 5).

Art. 2.
(Consiglio nazionale dell'ordine).

      1. È istituito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei traduttori e interpreti, con sede presso il Ministero della giustizia.
      2. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei traduttori e interpreti, di seguito denominato: «Consiglio dell'ordine», dura in carica tre anni. Esso è articolato in due sezioni, quella dei traduttori e quella degli interpreti, ognuna composta da otto membri, eletti rispettivamente dagli iscritti nell'elenco dei traduttori e dagli iscritti negli elenchi degli interpreti di conferenza e degli interpreti di trattativa. Nell'ambito

 

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della sezione interpreti quattro membri sono scelti tra gli iscritti all'elenco degli interpreti di conferenza e quattro tra gli iscritti all'elenco degli interpreti di trattativa. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Ciascuna delle due sezioni elegge nel proprio seno un presidente, che è anche vicepresidente dell'ordine. Il Consiglio dell'ordine a sezioni riunite elegge un presidente, un segretario e un tesoriere.
      3. Ciascuna delle due sezioni del Consiglio dell'ordine ha, con riferimento ai rispettivi elenchi, le seguenti attribuzioni:

          a) cura la tenuta dell'albo professionale, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni, ed effettuandone la revisione ogni anno;

          b) propone le tabelle delle tariffe minime degli onorari professionali, armonizzandole con quelle internazionali, da approvarsi annualmente con decreto del Ministro della giustizia.

      4. Il Consiglio dell'ordine a sezioni riunite ha le seguenti attribuzioni:

          a) vigila sulla osservanza, da parte degli iscritti, delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, adottando gli eventuali provvedimenti disciplinari;

          b) predispone ed aggiorna il codice deontologico e lo sottopone agli iscritti per l'approvazione mediante referendum;

          c) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;

          d) provvede alla amministrazione dell'ordine, alla gestione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare; compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ordine;

          e) trasmette copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro della giustizia, oltre che al procuratore della Repubblica di Roma;

          f) determina i contributi annuali da corrispondere da parte degli iscritti all'albo,

 

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oltre che le tasse per il rilascio di certificati e di pareri sulla liquidazione degli onorari;

          g) designa, su proposta delle rispettive sezioni, i rappresentanti dell'ordine presso altri organismi;

          h) esprime pareri, su richiesta di altri organismi ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione di istituzioni finalizzate alla formazione professionale nel campo della traduzione e dell'interpretariato.

Art. 3.
(Riunione del Consiglio dell'ordine e delle sezioni del Consiglio).

      1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, ovvero ogni volta sia necessario, e, comunque, quando la convocazione sia richiesta da almeno sette dei suoi membri, da almeno un quarto degli iscritti all'albo o da una delle due sezioni. Ciascuna sezione del Consiglio è convocata dal rispettivo presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero ogni volta sia necessario, e comunque quando ciò sia richiesto, per la sezione dei traduttori, da almeno tre membri, e per la sezione degli interpreti, da almeno tre membri.

Art. 4.
(Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine e dei presidenti delle sezioni dell'ordine).

      1. Il presidente del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal Consiglio. Egli rappresenta l'ordine nei rapporti con altri organismi e persone.
      2. Il presidente di ciascuna sezione del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge ovvero dal Consiglio. Egli rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

 

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Art. 5.
(Scioglimento del Consiglio dell'ordine).

      1. Il Ministro della giustizia può disporre lo scioglimento del Consiglio dell'ordine, o di una delle sue sezioni, a motivo di gravi inadempienze, dopo aver esperito gli opportuni richiami all'osservanza dei doveri statutari, ovvero dietro richiesta motivata di scioglimento sottoscritta da un terzo degli iscritti all'albo.
      2. Col decreto di scioglimento, da emanare entro un mese dal verificarsi dei casi di cui al comma 1, viene nominato un commissario straordinario, il quale dispone, entro tre mesi dalla data dello scioglimento, la nuova elezione dei membri delle due sezioni o di una sola di esse.
      3. Il commissario di cui al comma 2 può nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato che lo coadiuvi nell'esercizio delle sue funzioni, composto da un numero di membri da due a sei, uno dei quali con funzione di segretario.

Art. 6.
(Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni,nonché in materia elettorale).

      1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sue sezioni, nonché gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati possono essere impugnati davanti al tribunale di Roma, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.
      2. I ricorsi sono proposti entro un mese dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
      3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
      4. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni, di cui al comma 1, il tribunale competente provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e il ricorrente.
      5. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte di

 

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appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 7.
(Elezione delle sezioni del Consiglio dell'ordine).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della giustizia, sono determinate le norme per l'elezione delle due sezioni del Consiglio dell'ordine.
      2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono emanate le norme sulle procedure di iscrizione e cancellazione dall'albo e in materia disciplinare.

Art. 8.
(Vigilanza del Ministro della giustizia).

      1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei traduttori e interpreti.

Art. 9.
(Iscrizione all'albo).

      1. L'iscrizione all'albo avviene a seguito di istanza rivolta alla sezione competente del Consiglio dell'ordine. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri;

          b) godimento dei diritti civili;

 

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          c) abilitazione all'esercizio della professione;

          d) residenza nel territorio della Repubblica Italiana;

          e) aver compiuto un periodo di tirocinio, conformemente al regolamento di cui all'articolo 10 e alle norme deontologiche approvate dal Consiglio dell'ordine.

      2. Per l'iscrizione all'albo relativamente
all'elenco degli interpreti di conferenza si
prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 1.

Art. 10.
(Esame di Stato).

      1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio rispettivamente dell'attività di traduttore, di interprete di conferenza e di interprete di trattativa sono adottati con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentite le competenti sezioni del Consiglio dell'ordine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.
(Formazione degli elenchi).

      1. I traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa sono iscritti nei rispettivi elenchi, con l'indicazione delle lingue per cui hanno superato il corrispondente esame di Stato, di cui all'articolo 10, secondo la seguente classificazione: lingua madre o equivalente (lingua A), altre lingue attive (lingue B: si traduce o si interpreta da e verso queste lingue) e lingue passive (lingue C: si traduce o si interpreta da queste lingue verso la lingua A e non viceversa).
      2. Ciascun elenco contiene inoltre i dati anagrafici dell'iscritto, la residenza e l'indirizzo

 

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nonché la data di iscrizione e le eventuali annotazioni. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione ed ha un indice alfabetico che riporta l'ordine di anzianità di iscrizione. L'anzianità di iscrizione è determinata, successivamente alla delibera del Consiglio dell'ordine, dalla data di perfezionamento di iscrizione all'elenco della rispettiva sezione.
      3. Ogni iscritto riceve un timbro con il numero di iscrizione e una tessera di riconoscimento su cui figura anche l'indicazione dell'elenco, o degli elenchi di appartenenza e le lingue di cui al comma 1.
      4. Si prevede altresì la formazione di un elenco unico di tutti i tirocinanti. Tale elenco è suddiviso in tre categorie, una dei traduttori, una degli interpreti di conferenza e una degli interpreti di trattativa.
      5. Si prevede altresì la formazione di un elenco speciale per i traduttori e gli interpreti non residenti in Italia che desiderino iscriversi. I requisiti per potersi iscrivere a tale elenco speciale sono l'iscrizione nel corrispondente ordine del Paese di provenienza o, in mancanza di questo, all'associazione di categoria del Paese di provenienza i cui requisiti di ammissione prevedano il possesso di un determinato titolo di studio, il tirocinio e il superamento di una prova d'esame. A tale scopo è stilato un elenco, da aggiornarsi annualmente e da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio dell'ordine, delle associazioni di categoria che soddisfano tali requisiti.

Art. 12.
(Obbligo del segreto professionale).

      1. I traduttori e gli interpreti sono tenuti al segreto professionale. Nei loro confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.

Art. 13.
(Norme transitorie per l'iscrizione all'albo).

      1. Sino a quando non saranno attuate le disposizioni sull'esame di Stato di cui

 

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all'articolo 10, sono considerati equipollenti ai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 9:

          a) per i traduttori:

              1) il diploma di laurea specialistica in traduzione afferente alla classe MIUR 104/5 delle lauree specialistiche in traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica o diploma di laurea in traduzione o interpretazione conseguito presso una università o istituto universitario italiano o straniero purché equipollente, ovvero diploma di traduttore e interprete conseguito presso le Scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT) Carlo Bo di Milano, di Bologna, di Firenze, di Napoli, di Roma, di Bari, riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e un anno di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 500 cartelle dattiloscritte o 50 rulli per i traduttori dell'audiovisivo;

              2) altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e due anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1000 cartelle dattiloscritte o 100 rulli per i traduttori dell'audiovisivo;

              3) il diploma di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica, afferente alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica o diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un corso biennale universitario o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1500 cartelle dattiloscritte

 

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o 150 rulli per i traduttori dell'audiovisivo;

              4) il diploma di maturità o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di 3000 cartelle dattiloscritte o 300 rulli per i traduttori dell'audiovisivo;

              5) per i traduttori editoriali: pubblicazione in data recente di tre libri dello stesso genere (letterario, tecnico o scientifico) tradotti da e verso la stessa lingua. È richiesta la pubblicazione di tre libri per ogni combinazione linguistica;

          b) per gli interpreti di conferenza:

              1) diploma di laurea specialistica in interpretazione di conferenza afferente alla classe 39/S delle lauree specialistiche in interpretariato di conferenza o diploma di laurea in interpretazione o traduzione conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente o diploma di interprete conseguito presso le Scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT) Carlo Bo di Milano, di Bologna, di Firenze, di Napoli, di Roma, di Bari, riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e una esperienza professionale di due anni comprovata dall'effettuazione di 150 giornate di interpretazione di conferenza;

              2) altro diploma di laurea specialistica o altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o di interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori o interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 200 giornate di interpretazione di conferenza;

              3) diploma di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica afferente alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica o diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente,

 

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e quattro anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 300 giornate di interpretazione di conferenza,

              4) diploma di maturità o equiparato e cinque anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 400 giornate di interpretazione di conferenza;

          c) per gli interpreti di trattativa:

              1) diploma di laurea specialistica in interpretazione di conferenza afferente alla classe 39/S delle lauree specialistiche in interpretariato di conferenza o diploma di laurea in interpretazione o traduzione conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente o diploma di traduttore e interprete conseguito presso le scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT) Carlo Bo di Milano, di Bologna, di Firenze, di Napoli, di Roma, di Bari, riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986 n. 697, e una esperienza professionale di due anni comprovata dall'effettuazione di 75 giornate di interpretazione di trattativa;

              2) altro diploma di laurea specialistica o altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero, diploma di interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e due anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 150 giornate di interpretazione di trattativa;

              3) diploma di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica afferente alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica o diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, o rilasciato da scuole superiori per interpreti e traduttori riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale

 

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comprovata dall'effettuazione di almeno 200 giornate di interpretazione di trattativa;

              4) diploma di maturità o equiparato e quattro anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di almeno 300 giornate di interpretazione di trattativa.

      2. Per i traduttori ed interpreti non in possesso di un titolo di studio equipollente al diploma di maturità operanti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'iscrizione all'albo con altro titolo di studio inferiore al diploma di maturità, limitatamente al periodo di validità delle norme transitorie per l'iscrizione all'albo, e purché sussistano i seguenti requisiti: per i traduttori, quindici anni di esperienza e 10.000 cartelle; per gli interpreti di conferenza, dieci anni di esperienza e l'effettuazione di 800 giornate di interpretazione di conferenza; per gli interpreti di trattative, dieci anni di esperienza e 1.000 giornate di interpretazione di trattativa.
      3. L'esperienza professionale richiesta deve essere maturata alla data di entrata in vigore della presente legge e attestata da dichiarazione del committente o di un commercialista iscritto all'ordine o da contratti o documentazione fiscale.
      4. Per le lingue di scarsa diffusione i requisiti di cui al comma 1 saranno valutati discrezionalmente dalla commissione di cui all'articolo 14.
      5. Le competenze linguistiche vengono classificate come specificate all'articolo 11.

Art. 14.
(Prima formazione dell'albo).

      1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, nomina una commissione, con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine, dettando anche le relative disposizioni procedurali.
      2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero della giustizia

 

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ed è composta da: un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede; due magistrati ordinari; due docenti universitari nelle discipline riguardanti la traduzione e l'interpretazione di conferenza designati dal Ministro dell'università e della ricerca; quattro consiglieri dell'associazione «Comitato ALTRINIT» e due rappresentanti delle associazioni di categoria.
      3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale del Ministero della giustizia.
      4. In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano di età.
      5. Fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine le domande di iscrizione all'albo vanno dirette dagli interessati al Ministero della giustizia.
      6. La commissione delibera con la presenza di almeno sette membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità prevale il voto del presidente.
      7. Completata la formazione dell'albo, e comunque entro sei mesi dal suo insediamento, la commissione deposita l'albo presso il Ministero della giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso.
      8. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo dei traduttori e interpreti si fa fronte attraverso i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.
      9. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione dell'esercizio professionale si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei candidati da stabilire col regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 15.
(Commissario straordinario).

      1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dal deposito dell'albo, nomina un commissario straordinario con l'incarico di indire l'elezione del Consiglio dell'ordine e provvedere alla tenuta dell'albo fino all'insediamento del Consiglio stesso.

 

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Art. 16.
(Regolamento di esecuzione).

      1. Il regolamento di esecuzione è emanato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.